Sentenza n.201 del 1981
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SENTENZA N. 201

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma primo, e 145 comma primo, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi), promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1979 dal pretore di Bologna, nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Borelli Zelinda ed altro e l'INPS, iscritta al n. 661 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del 5 dicembre 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 ottobre 1981 il Giudice relatore Antonino De Stefano;

udito l'Avvocato dello Stato Vito Cavalli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa il 2 maggio 1979 nei procedimenti civili riuniti, vertenti tra Borelli Zelinda, Pessa Alessandro e l'INPS, il pretore di Bologna "esaminati gli atti, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza, ex art. 3 della Costituzione, della questione di costituzionalità dell'art. 14, comma primo, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 - oltre che dell'art. 9, comma primo, dello stesso provvedimento - nella parte in cui viene escluso che la riliquidazione della pensione, mediante parificazione dei contributi volontari a quelli obbligatori, venga effettuata per le sole pensioni che siano state liquidate con forma retributiva e per le quali i contributi volontari abbiano dato luogo all'integrazione della pensione di cui all'art. 11 d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488", ha sottoposto la questione medesima al giudizio della Corte.

Notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza di rinvio, nessuna delle parti nel giudizio a quo si è costituita innanzi alla Corte. É invece intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato. Nell'atto di intervento, in data 20 dicembre 1979, l'Avvocatura osserva che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna motivazione sulla "rilevanza" e sulla "non manifesta infondatezza" della sollevata questione: il che sicuramente concreta una violazione dell'art. 111 della Costituzione, nonché degli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e comunque rivela l'omesso esercizio, da parte del giudice a quo, di quella funzione di "filtro" che le norme sul promuovimento dei giudizi incidentali di legittimità costituzionale gli assegnano. Non potrebbe, quindi, non conseguirne, da parte della Corte, una pronuncia di irricevibilità. Nel merito l'Avvocatura conclude per l'infondatezza.

Considerato in diritto

Il pretore di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe ha prospettato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 9, comma primo, e 14, comma primo, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, nella parte in cui viene disposto (e non "escluso", come, a cagione evidentemente di mero errore materiale, si legge nell'ordinanza) che la riliquidazione della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, mediante parificazione dei contributi volontari a quelli obbligatori, venga effettuata per le sole pensioni che siano state liquidate in forma retributiva e per le quali i contributi volontari abbiano dato luogo all'integrazione della pensione prevista dall'art. 11 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.

L'Avvocatura dello Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha preliminarmente eccepito che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo e sulla non manifesta infondatezza della sollevata questione.

L'eccezione va accolta. Il giudice a quo afferma apoditticamente la non manifesta infondatezza della questione, ma la sua astratta enunciazione non appare suffragata da alcuna, sia pur sommaria, argomentazione a sostegno dei dubbio. Del pari carente di qualsiasi dimostrazione è l'affermata rilevanza, nè a tal fine l'ordinanza contiene il menomo riferimento alla fattispecie. Deve pertanto, in armonia con la costante giurisprudenza di questa Corte (si vedano, da ultimo, le sentenze nn. 49 e 134 del 1980, sent. 43, 81, 119, 125, 140, 178, 180 del 1981), dichiararsi la inammissibilità della proposta questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 2 maggio 1979 dal pretore di Bologna, degli artt. 9, comma primo, e 14, comma primo, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1981.

Leopoldo ELIA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI

 

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1981.